Art. 1 Costituzione
E’ costituita, l’ “ANRTPP “ -
ASSOCIAZIONE NAZIONALE RUOLI TECNICI POLIZIA PENITENZIARIA -
Trattasi
di associazione libera e democratica di tutto il personale
tecnico - amministrativo (operaio, contabile, socio educativo,
informatico,amministrativo,tecnico) e di Polizia Penitenziaria
rispettivamente appartenenti al Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria e al Dipartimento della Giustizia Minorile del
Ministero della Giustizia. L’ANRTPP costituisce un
coordinamento della Confederazione ASIA (ASSOCIAZIONE
SINDACATI AUTONOMI).
L’ANRTPP s’ispira ai principi della
Carta Costituzionale e allo Statuto Confederale di ASIA.
Art. 2 Finalità
Obiettivo prioritario dell’ANRTPP
è quello di tutelare e sviluppare, attraverso la contrattazione, la
pressione sui pubblici poteri e l’esercizio dello sciopero, le
condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del
personale tecnico amministrativo e di Polizia Penitenziaria,
rispettivamente del Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria
e del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della
Giustizia.
In particolare difende i diritti sindacali
del suddetto personale, nonché l’aggiornamento della loro
professione. Altro prioritario obiettivo dell’ ANRTPP è
quello di provvedere alla Costituzione dei Ruoli Tecnici del Corpo
di Polizia Penitenziaria, cui far confluire, a domanda, il personale
di cui all’articolo 1.
Art.3 Tesseramento
Tutto il personale di cui all’art. 1. ha
diritto di iscriversi. L’iscrizione è libera e va rinnovata ogni
anno. Il Coordinamento Nazionale è competente a deliberare l’entità
della quota associativa annuale e le modalità per l’iscrizione;
stabilirà, altresì, la ripartizione delle quote d’iscrizione fra la
segreteria nazionale e quella regionale. L’ANRTPP,
nell'ambito del presente Statuto, si incarica di coordinare,
incoraggiare, propagandare le iniziative promosse dagli associati,
allo scopo di permettere ad ogni iscritto di parteciparvi.
L’iscritto, in quanto tale, ha l'obbligo di
osservare il presente Statuto e di conformarvi la propria condotta.
Art.
4 Elezioni interne
Tutte le cariche sociali negli organi
statutari sono elettive. Tutte le decisioni devono essere prese a
maggioranza dei voti. Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se
è presente almeno la metà più uno dei componenti..
Art 5 Organi Nazionali
-
Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale dell’ANRTPP,
è l’organo fondamentale che delibera la linea dell’associazione
Partecipa un numero di delegati pari ad 1 ogni 100 iscritti e sono
membri di diritto i membri del Coordinamento Nazionale.
Sarà compito del Congresso Nazionale:
a) esaminare e discutere la relazione
sull’operato dell’associazione e sulla situazione penitenziaria nel
quadro sociale e politico;
b) deliberare sull’indirizzo di politica
associativa;
c) esaminare il rendiconto finanziario
dell’organizzazione e fissare le direttive di massima per
l’utilizzazione delle risorse economiche in sede d’elaborazione dei
bilanci preventivi;
d) eleggere il coordinamento nazionale;
f) approvare eventuali modifiche dello
Statuto;
Il Congresso nazionale si riunisce in via
ordinaria , ogni tre anni, in via straordinaria ogni qualvolta sia
richiesto dal segretario generale o da almeno il 40% degli iscritti
con lettera raccomandata inviata al Coordinamento Nazionale.
-
Il Coordinamento Nazionale
Il Coordinamento Nazionale è eletto ogni
tre anni dal Congresso nazionale, è composto da massimo 8 membri.
Nel corso della sua prima riunione, esso elegge nel proprio seno, il
Presidente, un vicepresidente vicario e un segretario
amministrativo.
Il Coordinamento nazionale è organo
esecutivo dell’Associazione ; attua con collegiale responsabilità i
deliberati del congresso nazionale. Il Coordinamento nazionale
rappresenta l’associazione e ne ha la rappresentanza legale, attua
la linea di politica deliberata dal congresso nazionale, nel
rispetto del principio di collegialità. Il Presidente presiede,
dirige e coordina l’attività. Egli è il responsabile delle attività
programmate nell’ambito dei principi politici che informano l’azione
associativa ; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al
fine di valorizzare l’Associazione e renderla sempre più
rappresentativa assumendo opportune iniziative. Può essere revocato
con la maggioranza dei 2/3 dei membri del coordinamento nazionale o
dal Congresso Nazionale straordinario. In caso di sua assenza o
impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 6 Organi Regionali
-
Il coordinamento
regionale
Il coordinamento regionale è eletto
dall’assemblea degli iscritti della regione, che approva anche il
bilancio regionale ogni tre anni, ed è composto da un minimo di 2 ad
un massimo di 5 membri, ripartiti in numero proporzionale alla
consistenza degli stessi iscritti (2 ogni 50 iscritti; un ulteriore
membro ogni 50 iscritti ulteriori o frazione ). Nell’ambito del
Coordinamento Regionale vengono eletti il segretario regionale e il
segretario amministrativo ed eventualmente anche il vice segretario
regionale vicario.
Il Coordinamento Regionale assume le
direttive dell’associazione nell’ambito regionale.
Svolge, nell’ambito regionale, compiti
analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono
in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni , che
contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi centrali,
dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento,
organizzazione e attività d’assistenza e consulenza.
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