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ESTRATTO STATUTO

 

 

 

Art. 1 Costituzione

 

 

E’ costituita, l’ “ANRTPP “ -  ASSOCIAZIONE NAZIONALE RUOLI TECNICI POLIZIA PENITENZIARIA  -   Trattasi di associazione libera e democratica  di tutto il personale  tecnico -  amministrativo (operaio, contabile, socio educativo, informatico,amministrativo,tecnico)  e di Polizia Penitenziaria rispettivamente appartenenti al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia. L’ANRTPP costituisce un coordinamento della Confederazione ASIA (ASSOCIAZIONE SINDACATI AUTONOMI).

L’ANRTPP  s’ispira ai principi della Carta Costituzionale  e allo Statuto Confederale di ASIA.

 

Art. 2 Finalità

 

Obiettivo prioritario  dell’ANRTPP  è quello di tutelare e sviluppare, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l’esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del personale tecnico amministrativo e di  Polizia Penitenziaria, rispettivamente del Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia.

In particolare difende i diritti sindacali  del suddetto personale,  nonché l’aggiornamento della loro professione. Altro prioritario obiettivo dell’ ANRTPP è quello di provvedere alla Costituzione dei Ruoli Tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria, cui far confluire, a domanda, il personale di cui all’articolo 1.

  

Art.3  Tesseramento

 

Tutto il personale di cui all’art. 1. ha diritto di iscriversi. L’iscrizione è libera e va rinnovata ogni anno. Il Coordinamento Nazionale è competente a deliberare l’entità della quota associativa annuale e le modalità per l’iscrizione; stabilirà, altresì, la ripartizione delle quote d’iscrizione fra la segreteria nazionale e quella regionale. L’ANRTPP, nell'ambito del presente Statuto, si incarica di coordinare, incoraggiare, propagandare le iniziative promosse dagli associati, allo scopo di permettere ad ogni  iscritto di parteciparvi.

L’iscritto, in quanto tale, ha l'obbligo di osservare il presente Statuto e di conformarvi la propria condotta.

 

 Art. 4 Elezioni interne

 

Tutte le cariche sociali negli organi statutari sono elettive. Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti. Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti..

 

 

Art 5 Organi Nazionali

 

  1. Il Congresso nazionale

 

Il Congresso nazionale dell’ANRTPP, è l’organo fondamentale che delibera la linea dell’associazione Partecipa un numero di delegati pari ad 1 ogni 100 iscritti e sono membri di diritto i membri del Coordinamento Nazionale.

Sarà compito del Congresso Nazionale:

a) esaminare e discutere la relazione sull’operato dell’associazione e sulla situazione penitenziaria nel quadro sociale e politico;

b) deliberare sull’indirizzo di politica associativa;

c) esaminare il rendiconto finanziario dell’organizzazione e fissare le direttive di massima per l’utilizzazione delle risorse economiche in sede d’elaborazione dei bilanci preventivi;

d) eleggere il coordinamento nazionale;

f) approvare eventuali modifiche dello Statuto;

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria , ogni tre anni, in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal segretario generale o da almeno il 40% degli iscritti con lettera raccomandata inviata al Coordinamento Nazionale.

 

  1. Il Coordinamento Nazionale

 

Il Coordinamento Nazionale è eletto  ogni tre anni dal  Congresso nazionale, è composto da massimo 8 membri. Nel corso della sua prima riunione, esso elegge nel proprio seno, il Presidente, un vicepresidente vicario e un segretario amministrativo.

Il Coordinamento nazionale è organo esecutivo dell’Associazione ; attua con collegiale responsabilità i deliberati del congresso nazionale. Il Coordinamento nazionale rappresenta l’associazione  e ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica  deliberata dal congresso nazionale, nel rispetto del principio di collegialità. Il Presidente presiede, dirige e coordina l’attività. Egli è il responsabile delle attività programmate nell’ambito dei principi politici che informano l’azione associativa ; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare l’Associazione  e renderla sempre più rappresentativa assumendo opportune iniziative. Può essere revocato con la maggioranza dei 2/3 dei membri del coordinamento nazionale o dal Congresso Nazionale straordinario. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

 

Art. 6 Organi Regionali

 

  • Il coordinamento regionale

 

Il coordinamento regionale è eletto dall’assemblea degli iscritti della regione, che approva anche il bilancio regionale ogni tre anni, ed è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri, ripartiti in numero proporzionale alla consistenza degli  stessi iscritti (2 ogni 50 iscritti; un ulteriore membro ogni 50 iscritti ulteriori o frazione ). Nell’ambito del Coordinamento Regionale vengono eletti il segretario regionale e il segretario amministrativo ed eventualmente anche il vice segretario regionale vicario.

Il Coordinamento Regionale assume le direttive dell’associazione nell’ambito regionale.

Svolge, nell’ambito regionale, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni , che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi centrali, dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività d’assistenza e consulenza.

 

 

 

 

 

 

 

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