L. 27 maggio 1977, n.
284.
Adeguamento e
riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli
istituti penitenziari(1).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1977, n. 158.
(1) Vedi, anche, la L. 5 agosto 1978, n.
505, e gli artt. 9 e 42, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
1. A
decorrere dal 1 marzo 1977, le misure dell'indennità mensile per servizio di
istituto, e prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive
modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle
appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei
carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica
sicurezza, degli agenti di custodia nonché dei sottufficiali, guardie scelte e
guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.
A
decorrere dalla stessa data l'indennità mensile per servizio di istituto spetta
anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure
fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054
e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1 marzo 1977 le quote pensionabili
dell'indennità mensile per servizio di istituto e della indennità mensile di
servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000.
3. A
decorrere dal 1 marzo 1977, le pensioni spettanti al personale delle categorie
indicate negli articoli 1 e 9 cessato dal servizio fino al 28 febbraio 1977
sono maggiorate di un importo mensile lordo di L. 20.000, da corrispondersi
anche sulla tredicesima mensilità(1).
Con
la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai congiunti delle categorie
indicate nel precedente comma, ad eccezione di quelle corrisposte ai titolari
del trattamento speciale di cui all'articolo 93, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relative a cessazioni
dal servizio fino al 28 febbraio 1977, sono maggiorate di un importo mensile
lordo di L. 16.000 da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.
Le
maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno
1978, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile
1976, n. 177.
All'attribuzione
delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le
direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di
pensione.
Ai
fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque
prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle
indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è
computato con l'aumento di un quinto(2).
(1) Comma coś rettificato con avviso
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1977, n. 170.
(2)
Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
4. Il
terzo comma dell’articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, è sostituito
dal seguente:
<<Per
il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente
di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di
almeno 8 ore, il supplemento è di L. 3.300>>.
5. La
tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul
trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in
servizio di sicurezza pubblica, è sostituita dalla seguente:
TABELLA:
Ispettori generali capi – Questori – Vice questori –
Vice questori aggiunti – Commissari capi – Commissari – Ufficiali generali e
ufficiali superiori |
L. 4.000 |
Ufficiali inferiori |
L. 3.500 |
Marescialli |
L. 3.000 |
Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti |
L. 2.500 |
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi
carabinieri e gradi corrispondenti |
L. 2.000 |
Il
limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre
1970, n. 1054, è elevato a lire 1.500 milioni(1)(2).
(1) Vedi, anche, la L. 5 agosto 1978, n.
505, e gli artt. 9 e 42, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
(2) Per l'incremento delle misure dell'indennità di cui al
presente articolo, vedi gli articoli 7 e 19 D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.
6. Le
misure dell’indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico
fuori sede previste dall’articolo 1 della legge 31 maggio 1971, n. 204, sono
sostituite dalle seguenti:
|
Personale
fruente aggiunte di famiglia |
Personale
non fruente aggiunte di famiglia |
Maresciallo
maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti |
L.
8.000 |
L.
5.000 |
Brigadiere
e vicebrigadiere |
L.
6.400 |
L.
4.000 |
Appuntato,
carabiniere e gradi corrispondenti, allievo carabiniere e gradi
corrispondenti |
L.
5.000 |
L.
3.200 |
L'indennità
di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei
ore ed è ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento
fuori sede (2).
(1) Sostituisce le misure dell'indennità
giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previsti
dall'art. 1, L. 31 maggio 1975, n. 204. Vedi, al riguardo, l'art. 5, L. 3
novembre 1963, n. 1543.
(2) Vedi, anche, la L. 5 agosto 1978, n.
505, e gli artt. 9 e 42, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
7. A
decorrere dal 1 gennaio 1977 le indennità di aeronavigazione e di volo ed
annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono
cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo
supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n.
1054 e successive modificazioni, delle
quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in
misura limitata al 25 per cento.
8. A
decorrere dal 1 marzo 1977 le indennità di imbarco e di navigazione previste
dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, sono estese al personale dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli
agenti di custodia.
9. A
decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennità mensile di servizio
penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale
dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della
tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e di quella
spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa
Amministrazione ai sensi della tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n.
155, sono aumentate di L. 50.000.
[Alle
altre categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena è attribuito con la stessa decorrenza un supplemento
giornaliero dell'indennità di servizio penitenziario, prevista dalla legge 20
maggio 1975, n. 155, nella misura di L. 1.200 per ogni giornata di servizio
effettivamente prestato in riferimento alle funzioni degli istituti di
prevenzione e di pena](1).
(1) Comma abrogato dall'art. 4, L. 5
agosto 1978, n. 505, a decorrere dal 1 aprile 1978.
10. A
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando i posti
ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto
l'85 per cento della relativa dotazione, ha applicazione l'articolo 11 della legge
4 agosto 1971, n. 607(1).
(1) Vedi anche, l'art. 145, L. 11 luglio
1980, n. 312 vedi, infine, l'art. 5, D.L. 28 agosto 1987, n. 356.
11. L'indennità
oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n. 146, modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613, spettante
alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli istituti
di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e
assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, è stabilita in L.
350(1).
Al
personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni
domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera.
(1) Indennità aumentata a lire 700
dall'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 505.
12.
Le disposizioni di cui agli articolo 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629,
successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624, si applicano
anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione
degli istituti di prevenzione e di pena.
Le
relative modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro per
la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro(1).
(1) Vedi il D.M. 10 giugno 1978.
13.
Le indennità indicate dagli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con le indennita
meccanografica e di rischio previste dall'articolo 6 della legge 27 ottobre
1973, n. 628, dagli articoli 1 e 5 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e dall'articolo 7 della legge 1 marzo 1975,
n. 47.
14.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno
finanziario 1977 in lire 119.470 milioni, si provvede quanto a lire 100.000
milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 e quanto a lire 19.470 milioni mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9901 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.