1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:
a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti
di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro
per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in
4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma
1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1,
lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º
gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72
milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell'ENPALS.
4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico
della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni
e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di
cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per
l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per
l'esercizio 2009 sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio
consuntivo dell'INPS per l'anno 2008, trasferite alla
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 244,09 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso
la medesima gestione, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno 2008 del predetto Istituto, per un
ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto
non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi
previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media
tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste
dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini
della determinazione della retribuzione media
convenzionale da porre a base per le prestazioni
pensionistiche e per il calcolo della contribuzione
degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo
di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3
della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a
tempo indeterminato.
6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640
e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Al comma 17, alinea, dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2010, 2011 e 2012»; nella
lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le
parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2012» e, nella medesima lettera b), le parole:
«giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno
2013
8. Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2010, 2011, 2012 e successivi».
9. Nelle more della definizione del nuovo assetto
contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con
particolare riferimento all'individuazione del numero ed
alla composizione dei comparti di contrattazione ed alle
conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività
sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di
finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi
della congiuntura economica, interna ed internazionale,
ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012,
in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per la contrattazione collettiva nazionale, sono
quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per
l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il
triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinate complessivamente in
135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro
per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli
oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
12. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di
settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed
ai parametri, anche metodologici, di determinazione
degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 9. A tal
fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle
finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in
sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli
enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare
applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo
9, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.
14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a
12, le amministrazioni destinatarie utilizzano le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e
34, della legge 22 dicembre 2008 n. 203, con le modalità
e per le finalità ivi previste, previa verifica da
effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla base
delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per
l'anno 2009. Per il comparto Scuola resta ferma la
normativa di settore di cui all'art. 64 della legge 6
agosto 2008, n. 133.
15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di
cui al comma 14, confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, per essere destinate, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, alle finalità di cui al presente
articolo.
16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede
alla individuazione ed allo stanziamento delle ulteriori
risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi
contrattuali 2010-2012.
Articolo 3 - Fondi e tabelle. Entrata in
vigore
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1. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all'articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988,
n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio
2010-2012, restano determinati, per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese correnti e per
il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2010 e del
triennio 2010-2012, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla
presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, come sostituita dall'articolo 2, comma
16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di norme che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le
spese in conto capitale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
nelle misure indicate nella Tabella D
allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.
468, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente
legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in
conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella di cui
al comma 5, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell'anno
2010, a carico di esercizi futuri, nei
limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. Le risorse affluite alla contabilità
speciale istituita ai sensi del comma 8
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con uno
o più decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, al fondo di cui all'art.
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9
aprile 2009, n. 33.
8. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2010.
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